Legittima la richiesta dei genitori di non ammettere il figlio alla classe successiva
Il TAR di Trento ha considerato illegittimo il provvedimento di
ammissione alla classe successiva di una alunna, per non aver tenuto in
considerazione la richiesta da parte di una coppia di genitori di non
ammettere la propria figlia alla classe seconda della scuola
primaria, dovuta a ragioni di salute.
Il TAR di
Trento accoglie l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod.
proc. amm. evidenziando in motivazione «che, ad un sommario esame, gli atti
impugnati appaiono inficiati dal denunciato vizio di eccesso di potere per
difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti, in
ragione dell'omessa considerazione delle ragioni rappresentate dai genitori
della minore».
Sancisce il
Tribunale che: «Con
riferimento al percorso scolastico degli alunni della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, la non ammissione alla
classe successiva non si configura come un giudizio in assoluto negativo, bensì come
il riconoscimento della necessità che lo studente rafforzi le proprie
conoscenze di base, così da poter affrontare, senza sofferenza e
con maggiori possibilità di piena maturazione culturale, l'ulteriore corso
degli studi, e ciò in quanto l'interesse degli allievi e dei genitori non si
identifica nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, bensì
nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla formazione
ottimale degli studenti».
E inoltre: «È
illegittimo il provvedimento di ammissione di uno studente alla seconda classe
della scuola primaria che non abbia tenuto in considerazione la richiesta,
presentata dai genitori, di non ammettere lo studente alla classe successiva,
al fine di salvaguardare l'interesse dell'alunno, che versava in
una situazione eccezionale di disagio e di difficoltà in ambito
scolastico, causata da ragioni di salute: più precisamente, il
provvedimento è viziato da eccesso di potere, sia sotto il profilo del difetto
di istruttoria e di motivazione, in ragione dell'omessa considerazione delle
ragioni rappresentate dai genitori a fondamento della richiesta di non
promuovere , sia sotto il profilo del travisamento dei fatti, perché dalla
documentazione sanitaria versata in atti – proveniente anche da strutture
pubbliche –- emerge la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della
richiesta dei genitori».
TAR Trento, sent., 3 ottobre 2023, n. 146