Legittima la richiesta dei genitori di non ammettere il figlio alla classe successiva

11.10.2023

Il TAR di Trento ha considerato illegittimo il provvedimento di ammissione alla classe successiva di una alunna, per non aver tenuto in considerazione la richiesta da parte di una coppia di genitori di non ammettere la propria figlia alla classe seconda della scuola primaria, dovuta a ragioni di salute.
Il TAR di Trento accoglie l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. evidenziando in motivazione «che, ad un sommario esame, gli atti impugnati appaiono inficiati dal denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti, in ragione dell'omessa considerazione delle ragioni rappresentate dai genitori della minore».
Sancisce il Tribunale che: «Con riferimento al percorso scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, la non ammissione alla classe successiva non si configura come un giudizio in assoluto negativo, bensì come il riconoscimento della necessità che lo studente rafforzi le proprie conoscenze di base, così da poter affrontare, senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione culturale, l'ulteriore corso degli studi, e ciò in quanto l'interesse degli allievi e dei genitori non si identifica nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, bensì nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla formazione ottimale degli studenti».
E inoltre: «È illegittimo il provvedimento di ammissione di uno studente alla seconda classe della scuola primaria che non abbia tenuto in considerazione la richiesta, presentata dai genitori, di non ammettere lo studente alla classe successiva, al fine di salvaguardare l'interesse dell'alunno, che versava in una situazione eccezionale di disagio e di difficoltà in ambito scolastico, causata da ragioni di salute: più precisamente, il provvedimento è viziato da eccesso di potere, sia sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione dell'omessa considerazione delle ragioni rappresentate dai genitori a fondamento della richiesta di non promuovere , sia sotto il profilo del travisamento dei fatti, perché dalla documentazione sanitaria versata in atti – proveniente anche da strutture pubbliche –- emerge la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della richiesta dei genitori».

TAR Trento, sent., 3 ottobre 2023, n. 146